Incostituzionalità del 5G


Il Professore Michele Carducci, ordinario di  Diritto Costituzionale comparato della Università di Salento ci porta le sue riflessioni.
Queste sono disponibili presso ISDE vedere qui 

Qui una sintesi:


-          la distinzione tra pensare e conoscere: la prima è una manifestazione del proprio pensiero, la seconda implica studio e confronto quindi dibattito tra diverse dimensioni della complessità .  La Costituzione separa i due concetti : libertà di manifestazione del pensiero (art 21) e libertà di arte e scienza (art. 33) . Quindi NON scienza di Stato ! ma protocolli di metodo liberi , plurali, accessibili, oggetto di dibattito, e non ‘certificato dallo Stato’.

-          la scienza è democratica perché accetta il pluralismo del confronto a garanzia della dignità sociale di diritti e libertà delle persone

-          la ricerca scientifica contribuisce a discutere le acquisizione di altri ricercatori per ridurre le incertezze comuni

-          l’incertezza scientifica è garanzia costituzionale.  Essa limita il potere impedendo di dichiarare una ‘verità’ scientifica (di Stato) mentre tutela il pluralismo politico e la tutela dei cittadini
-          ognuno con la propria ricerca scientifica contribuisce a discutere e quindi a ridurre le incertezze comuni
-          art 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.) è collegato all’art 32 (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana) ed entrambi sono legati a agli art 1, 2 e 3 della Costituzione.  Questo si traduce nel Principio di Precauzione dell’art 191 del Trattato di funzionamento del UE .  L’incertezza scientifica non può essere presa come pretesto per  non prendere decisioni oppure per decidere secondo certezze unilaterali
-          la scienza liberamente si interroga continuamente sul rapporto tra le risposte ed il bene della vita. La tecnologia è invece una manipolazione della vita attraverso la tecnica

-          Il 5G esemplifica il c.d. ignoto tecnologico che produce esposizione passiva involontaria delle persone, di cui non si conoscono gli effetti sulla vita e sulla salute ed è frutto di azioni umane che impongono su altri esseri umani

-          Questo ignoto tecnologico ha 4 caratteristiche:
o   È espressione di volontarie decisioni umane di manipolazione di dati di realtà
o   Frutto di investimenti economici
o   Attivano il ‘mercato del dubbio’  ossia la circostanza che il dibattito scientifico sulla incertezza dei loro effetti è interferito dagli interessi economici di chi ha effettuato gli investimenti
o   Apre la ‘cattura del regolatore’  che costringe il regolatore a porre sullo stesso piano gli interessi di chi ha investito con il dovere di dare priorità alla salute dei cittadini

-          Tenuto conto dell’art. 32 (Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.) l’incidenza tecnologia del 5G che impone una esposizione passiva involontaria per volontà ed interesse di altre persone senza che sia stato chiesto il consenso  e senza essere informato sulle incertezze e rischi  si evidenzia la incostituzionalità del 5G.

q       QUI IL LINK AD  UN SUO INTERVENTO IN UN WEBINAR DI ISDE   





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