Incostituzionalità del 5G
Il Professore Michele Carducci, ordinario di Diritto Costituzionale comparato della
Università di Salento ci porta le sue riflessioni.
Queste sono disponibili presso ISDE vedere qui Qui una sintesi:
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la distinzione tra pensare e conoscere: la prima
è una manifestazione del proprio pensiero, la seconda implica studio e
confronto quindi dibattito tra diverse dimensioni della complessità . La Costituzione separa i due concetti :
libertà di manifestazione del pensiero (art 21) e libertà di arte e scienza
(art. 33) . Quindi NON scienza di Stato ! ma protocolli di metodo liberi ,
plurali, accessibili, oggetto di dibattito, e non ‘certificato dallo Stato’.
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la scienza è democratica perché accetta il
pluralismo del confronto a garanzia della dignità sociale di diritti e libertà
delle persone
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la ricerca scientifica contribuisce a discutere
le acquisizione di altri ricercatori per ridurre le incertezze comuni
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l’incertezza scientifica è garanzia
costituzionale. Essa limita il potere impedendo
di dichiarare una ‘verità’ scientifica (di Stato) mentre tutela il pluralismo
politico e la tutela dei cittadini
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ognuno con la propria ricerca scientifica
contribuisce a discutere e quindi a ridurre le incertezze comuni
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art
33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.) è collegato all’art 32 (La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana) ed entrambi sono legati a agli
art 1, 2 e 3 della Costituzione. Questo
si traduce nel Principio di Precauzione dell’art 191 del Trattato di
funzionamento del UE . L’incertezza
scientifica non può essere presa come pretesto per non prendere decisioni oppure per decidere
secondo certezze unilaterali
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la scienza liberamente si interroga continuamente
sul rapporto tra le risposte ed il bene della vita. La tecnologia è invece una
manipolazione della vita attraverso la tecnica
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Il 5G esemplifica il c.d. ignoto tecnologico
che produce esposizione passiva involontaria delle persone, di cui non si
conoscono gli effetti sulla vita e sulla salute ed è frutto di azioni umane che
impongono su altri esseri umani
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Questo ignoto tecnologico ha 4 caratteristiche:
o
È espressione di volontarie decisioni umane di
manipolazione di dati di realtà
o
Frutto di investimenti economici
o
Attivano il ‘mercato del dubbio’ ossia la circostanza che il dibattito
scientifico sulla incertezza dei loro effetti è interferito dagli interessi
economici di chi ha effettuato gli investimenti
o
Apre la ‘cattura del regolatore’ che costringe il regolatore a porre sullo
stesso piano gli interessi di chi ha investito con il dovere di dare priorità
alla salute dei cittadini
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Tenuto conto dell’art. 32 (Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.) l’incidenza tecnologia del 5G che
impone una esposizione passiva involontaria per volontà ed interesse di altre
persone senza che sia stato chiesto il consenso
e senza essere informato sulle incertezze e rischi si evidenzia la incostituzionalità del 5G.
q QUI IL LINK AD UN SUO INTERVENTO IN UN WEBINAR DI ISDE
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