In via di approvazione il Dlgs di recepimento della direttica EU su CEM e lavoratori
La Direttiva Europea in materia del giugno 2013 era già nota ... con segnali negativi: vedere qui
http://e-smogfree.blogspot.it/2013/07/direttiva-europea-sul-rischio-cem-negli.html
Chissà questa differenziazione di cui si parla ... es: la elettrosensibilità viene presa come 'effetti minori' ?
Modifiche dei limiti ? immagino in quale direzione !
Bisognerebbe fare una ricerca nel sito del ramo parlamentare che sta elaborando il dlgs ...
è stata attuata con il
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159
http://e-smogfree.blogspot.it/2013/07/direttiva-europea-sul-rischio-cem-negli.html
Chissà questa differenziazione di cui si parla ... es: la elettrosensibilità viene presa come 'effetti minori' ?
Modifiche dei limiti ? immagino in quale direzione !
Bisognerebbe fare una ricerca nel sito del ramo parlamentare che sta elaborando il dlgs ...
è stata attuata con il
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159
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Il nuovo Decreto sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici
5 luglio 2016
fonte:
Gian Marco Contessa-Fisico medico, Esperto Qualificato in Radioprotezione di III grado
In questi giorni è in fase di discussione lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici (vedi il nostro aggiornamento n.d.r.), che alla sua pubblicazione, prevista per questo mese, sostituirà il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08.Lo schema di decreto in esame obbliga il Datore di Lavoro ad una valutazione del rischio, secondo le prescrizioni della direttiva, prendendo in considerazione gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
Come novità rispetto all'attuale Capo IV sono quindi aggiornati i limiti di esposizione e si distinguono gli effetti tra sensoriali (effetti minori che non costituiscono un rischio per la salute) esanitari (effetti sulla salute), adottando il principio di flessibilità della direttiva che prevede la possibilità di superamento dei limiti per la protezione dagli effetti sensoriali.
È infine recepito il regime di deroghe ma con misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva.
L'argomento sarà oggetto di trattazione a cura dello stesso autore sui prossimi numeri della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
Come novità rispetto all'attuale Capo IV sono quindi aggiornati i limiti di esposizione e si distinguono gli effetti tra sensoriali (effetti minori che non costituiscono un rischio per la salute) esanitari (effetti sulla salute), adottando il principio di flessibilità della direttiva che prevede la possibilità di superamento dei limiti per la protezione dagli effetti sensoriali.
È infine recepito il regime di deroghe ma con misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva.
L'argomento sarà oggetto di trattazione a cura dello stesso autore sui prossimi numeri della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
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