Rassegna di articoli ed interviste

Rassegna prodotta da Angela Mamma

CELLULARI: RISCHI PER LA SALUTE ….. DALLE “IENE” ci parla Innocente Marcolini

Ecco il link per vedere il servizio delle Iene sui cellulari di domenica 03-02-2013.
E’ molto ben fatto e chiaro.
CELLULARI: DAL RISCHIO ALLA CONCAUSA-EFFETTO (TUMORE-NEURINOMA AL TRIGEMINO)
Angelo Levis (già ordinario di Mutagenesi presso l'Università di Padova e membro del Comitato Scientifico di ISDE), dopo avere fornito il suo importante contributo scientifico come perito di parte, ci parla della sentenza della Corte di Cassazione (n. 17438 – 12/10/2012) che conferma quella della Corte d’appello di Brescia (2009).
IL FATTO: viene condannata l’INAIL a corrispondere a Innocente Marcolini una rendita per malattia professionale. L’invalidità viene riconosciuta all’80%. In conseguenza dell’uso lavorativo di cellulare e telefono cordless, protratto per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, aveva contratto una grave patologia tumorale: neurinoma del Ganglio di Gasser (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino).
LEVIS comincia così un suo documento informativo, diffuso dall’Isde (Associazione medici per l’ambiente):
“Nonostante i reiterati tentativi di Susanna Lagorio e Paolo Vecchia tendenti a delegittimare la Sentenza della Corte d’Appello di Brescia – ai quali abbiamo prontamente replicato – e nonostante il Procuratore Generale della Repubblica abbia aperto l’udienza della Cassazione sostenendo che quella sentenza e la relativa Ctu dovevano essere “cancellate”per vizi di sostanza (riferimenti scientifici valutati in maniera non obiettiva), i 5 giudici che formavano il Collegio della sezione lavoro della Corte di Cassazione hanno pienamente e definitivamente confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia.
Dal 2008, a seguito del parere assolutamente tranquillizzante della Commissione Oncologica Nazionale in tema di esposizioni a CEM, questi sono stati cancellati dalle tabelle INAILsui rischi professionali – dove erano elencati fin dal 1994 come possibili agenti cancerogeni – e, di conseguenza, oggi l’onere della prova sulla correlazione causa-effetto tra esposizione subita e conseguenze effetto cancerogeno ricade sul solo lavoratore”.
Proprio questo è stato uno dei principali problemi affrontati e superati positivamente nella sentenza della Cassazione.
“A fronte dell’inerzia e anzi dell’atteggiamento ostinatamente negazionista o contraddittorio degli organismi nazionali deputati alla tutela della salute – Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore della Salute, Ministero della Sanità – il ricorso ai Tribunali civili e del lavoro, che in varie occasioni nelle loro sentenze hanno fatto riferimento ai dati della letteratura scientifica e ai conseguenti limiti cautelativi da questa indicati e non ai limiti di legge in vigore, è rimasto l’unica arma di difesa in mano a coloro la cui salute viene compromessa dalle esposizioni a CEM.”
DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 17438 – 12 ottobre 2012:
“La Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale, ritenne di dover seguire le conclusioni a cui era pervenuto il CTU nominato in grado d’appello, osservando in particolare quanto segue:
- un’ulteriore autorevole review (Kundi nel 2009) aveva confermato i dubbi che gli studi epidemiologici inducono per quanto riguarda il tempo di esposizione e concluso per un rischio individuale basso, ma presente; l’esposizione poteva incidere sulla storia naturale della neoplasia in vari modi: INTERAGENDO NELLA FASE INIZIALE DI INDUZIONE, INTERVENENDO SUL TEMPO DI SVILUPPO DEI TUMORI A LENTA CRESCITA, COME I NEURINOMI, ACCELERANDOLA ED EVITANDO LA POSSIBILE NATURALE INVOLUZIONE.”
Tumore all’orecchio, la Cassazione accorda la malattia professionale per l’uso del cellulare
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 12 ottobre 2012 n. 17438
“La Cassazione ha ravvisato “almeno un ruolo concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia”, riconoscendo al lavoratore una invalidità dell’80% e la conseguente corresponsione dell’assegno a carico dell’Inail. Non solo, la Cassazione ha accordato anche un credito in più agli studi citati dalla Ctu proprio perché indipendenti e non finanziati dalle aziende telefoniche.” Uno dei periti di parte è Angelo Levis, da anni impegnato ad illustrare le problematiche sanitarie ed i conflitti di interesse ai cittadini, medici, ricercatori. Attualmente a fare cause in tribunale ed a predisporre articoli scientifici per pubblicazioni internazionali.
Questa è una sentenza la cui decisione era attesa in tutto il mondo in quanto fa da apri pista per casi futuri di lavoratori esposti a situazioni analoghe e per altre malattie non tabellate da Inailin cui la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore stesso. Un gruppo di avvocati di Torino sta valutando la possibilità di una causa collettiva.
Telefonini: tra disinformazione e precauzione
Dopo la classificazione delle onde emesse dai cellulari come "possibili cancerogene" (OMS) passata quasi inosservata a maggio, l'inchiesta di Report riapre il dibattito e il giorno dopo spunta un parere del Consiglio superiore di sanità (atteso da mesi). - Sabrina Giannini
Corriere della Sera 6 dicembre 2011 (dopo Report del 27 novembre 2011 – Onda Lunga)
Lui si ammala, il ministero gli scrive: "Il cellulare può causare tumori"
Venerdì, 12 ottobre 2012
AVV.KLUN: Sentenza del Tribunale di Bologna del 28/04/2011
PER LE ANTENNE SERVE L’UNANIMITA’, MA NUOVE REGOLE CONDOMINIALI STANNO METTENDO IN DISCUSSIONE QUESTA POSSIBILITA’ ………
L’Avv.Klun è a disposizione per chi avesse bisogno di informazioni più dettagliate in merito all’ennesima sentenza contro le antenne sui condomini, importante in quanto pone in primo piano, in modo chiaro, il diritto alla salute rispetto a quello di proprietà.
Il Tribunale di Bologna dichiara nuovamente la nullità di una delibera condominiale circa l’installazione di un’antenna su un tetto comune.
Oltre al deprezzamento dell’immobile, il passaggio di cavi di alimentazione e telefonici con creazione di un diritto di servitù, si entra nell’ambito delle innovazioni, ma queste ultime non devono alterare il decoro architettonico del fabbricato, la stabilità e la sicurezza dello stesso o rendere talune parti comuni inservibili all’uso e al godimento ANCHE DI UN SOLO CONDOMINO. Quindi serve l’unanimità.
Questione più importante ripresa in più parti è quella relativa alla salute, QUANTO NOI CITTADINI VORREMMO SEMPRE SENTIRE.
“E poiché LA TUTELA DELLA SALUTE del cittadino, oltre che ineludibile precetto costituzionale, può ben essere CONSIDERATA DIRITTO SOGGETTIVO PREMINENTE rispetto, ad esempio, alle situazioni subiettive miranti alla tutela della proprietà, la deliberazione assembleare impugnata deve essere vagliata tenendo particolarmente conto della misura in cui il DIRITTO PREMINENTE ALLA SALUTE SIA STATO O MENO PRESO IN CONSIDERAZIONE.
La delibera impugnata sia palesemente illegittima, non avendo tenuto in alcun conto, anche al solo fine di escluderle, le esigenze di tutela della salute dei condomini (non solo di quelli dissenzienti) e comunque non avendo fornito agli stessi alcun elemento valutativo circa le caratteristiche tecniche dell’impianto e la misura della sua possibile nocività.”
www.terranews.it 3/11/2011 – E’ stato chiesto un parere scientifico a Maria Grazia Petronio – Ernesto Bugio dell’ISDE.
“Le evidenze concernenti le interferenze dannose sulle biomolecole e in particolare sul Dna di molte frequenze (in particolare quelle emesse dai cellulari) sono invece numerose: si sa che determinate frequenze attivano geni (ad esempio quelli che codificano per proteine dello stress, determinando uno stato di infiammazione subacuta) e ne bloccano altri (in particolare alcuni geni oncosoppressori, importanti per la difesa dal cancro). Si è anche scoperto che alcune frequenze interferiscono con i programmi che sovrintendono alla replicazione e differenziazione cellulare: in pratica i meccanismi che possono aprire la strada al cancro e alla formazione di mutazioni e aberrazioni cromosomiche sono attivati dalle radiazioni elettromagnetiche emesse da cellulari, antenne, etc.”
IARC/OMS: L’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI VIENE CONSIDERATA COME “POSSIBILE CANCEROGENO PER L’UOMO”.
MA IN ITALIA SI LIMITANO I POTERI DI REGOLAMENTAZIONE DEI COMUNI E SI ADOTTANO NUOVE PROCEDURE DI MISURAZIONE CHE ALZANO I LIVELLI DI ESPOSIZIONE
Levis aggiunge:
“L’Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC Lione Francia) – fondata e diretta per molti anni dallo scienziato triestino Lorenzo Tomatis e che opera sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – ha stabilito che sia i CEM/ELF (nel 2002) che le RF/MO (nel 2011) sono “possibili cancerogeni per l’uomo”.
Anche l’Agenzia Europea per l’Ambiente, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno prodotto documenti molto espliciti nell’indicare la necessità dell’adozione di misure cautelative e dell’abbassamento dei limiti di esposizione ormai obsoleti.
Per contro, in Italia, a partire dal 2002 anche il potere degli Enti Locali (Regioni, Comuni) di programmare cautelativamente il numero e la localizzazione delle installazioni e di controllarne le emissioni è stato praticamente azzerato da vari provvedimenti legislativi. E oggi viene promossa la diffusione capillare dei nuovi sistemi wireless (WiFi-WiMax) perfino nelle scuole e l’adozione di nuove procedure per la misura dei CEM che porteranno ad un ulteriore innalzamento dei livelli di esposizione.”
Purtroppo l’art. 14 del decreto sviluppo-bis del 19/10/2012 ridimensiona drasticamente l’efficacia dei valori di attenzione e dell’obiettivo di qualità. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE NON VIENGONO PIU’ MISURATE CONSIDERANDO I 6 MINUTI, MA LE 24 ORE. Per cui le punte, quelle che provocano maggiori danni, vengono distribuite in un tempo più lungo, alzando quindi di fatto l’inquinamento a cui la popolazione viene esposta.
05/02/2013

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