Evviva ! ci sono anche delle ottime notizie ! confermata in Cassazione la sentenza di Brescia


Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 - 12 ottobre 2012, n. 17438
Presidente La Terza – Relatore Bandini

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 - 22.12.2009 la Corte d'appello di Brescia, in riforma 
della pronuncia di prime cure, condannò l'Inail a corrispondere a M. I. la 
rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80%.
Il M. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso 
lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni 
cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave 
patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano 
permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei 
presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei 
telefoni ne! corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di 
un "neurinoma del Ganglio di Gasser" (tumore che colpisce i nervi cranici, 
in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, 
il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le 
terapie, anche di natura chirurgica, praticate; sulla ricorrenza di tali 
elementi fattuali, come evidenziato nella sentenza impugnata, non erano 
state svolte contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione 
devoluta al Giudice del gravame sul nesso causale tra l'uso dei telefoni e 
l'insorgenza della patologia.
La Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale, ritenne dì 
dover seguire le conclusioni a cui era pervenuto il CTU nominato in grado 
d'appello, osservando in particolare quanto segue:
- i telefoni mobili (cordless) e i telefoni cellulari funzionano attraverso 
onde elettromagnetiche e, secondo il CTU, "In letteratura gli studi sui 
tumori cerebrali per quanto riguarda il neurinoma considerano il tumore con 
localizzazione al nervo acustico che è il più frequente. Trattandosi del 
medesimo istotipo è del tutto logico assimilare i dati al neurinoma del 
trigemino"; in particolare era stato osservato che i due neurinomi 
appartengono al medesimo distretto corporeo, in quanto entrambi i nervi 
interessati si trovano nell'angolo ponto-cerebellare, che è una porzione ben 
definita e ristretta dello spazio endocranico, certamente compresa nel campo 
magnetico che si genera dall'utilizzo dei telefoni cellulari e cordless;
nella CTU erano stati riassunti con una tabella alcuni studi effettuati dal 
2005 al 2009 ed in tre, effettuati dall'Hardell group, era stato evidenziato 
un aumento significativo de! rischio relativo di neurinoma (intendendosi per 
rischio relativo la misura di associazione fra l'esposizione ad un 
particolare fattore di rischio e l'insorgenza di una definita malattia, 
calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti 
[numeratore] e nei non esposti [denominatore]);
- un lavoro del 2009 del medesimo gruppo aveva considerato anche altri 
elementi quali età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di 
esposizione, indicando, per quanto riguarda il neurinoma dell'acustico, un 
Odd ratio per l'uso dei cordless di 1,5 e per il telefono cellulare di 1,7; 
considerando l'uso maggiore di 10 anni, gli Odd ratio erano rispettivamente 
di 1,3 e di 1,9, intendendosi per Odd ratio il rapporto tra la frequenza con 
la quale un evento si verifica in un gruppo di pazienti e la frequenza con 
la quale lo stesso evento si verifica in un gruppo di pazienti di controllo, 
onde se il valore dell'Odd ratio è superiore a 1 significa che la 
probabilità che si verifichi l'evento considerato (per esempio una malattia) 
in un gruppo (per esempio tra gli esposti) è superiore rispetto a quella di 
un altro gruppo (per esempio tra i non esposti), mentre significato opposto 
ha un valore inferiore a 1;
- una recente review della The International Commission on Non- lonizing 
Radiation Protection aveva evidenziato i limiti degli studi epidemiologici 
fino ad allora attuati, concludendo che, allo stato attuale, non vi era una 
convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori, 
ma aggiungendo che gli studi non ne avevano escluso l'associazione;
- un'ulteriore autorevole review (Kundi nel 2009) aveva confermato i dubbi 
che gli studi epidemiologici inducono per quanto riguarda il tempo di 
esposizione e concluso per un rischio individuale basso, ma presente; 
l'esposizione poteva incidere sulla storia naturale della neoplasia in vari 
modi: interagendo nella fase iniziale di induzione, intervenendo sul tempo 
di sviluppo dei tumori a lenta crescita, come i neurinomi, accelerandola ed 
evitando la possibile naturale involuzione;
- l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, 
ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio 
aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era 
documentato dopo un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse 
da telefoni portatili e cellulari;
- tale tempo di esposizione era un elemento valutativo molto rilevante, 
poiché, nello studio del 2006, l'esposizione per più di 10 anni comportava 
un rischio relativo calcolato di 2,9 sicuramente significativo;
- si trattava quindi di una situazione "individuale" che gli esperti 
riconducevano al "modello probabilistico-induttivo" ed alla "causalità 
debole", avente comunque valenza in sede previdenziale;
- doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale 
delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, 
configurante probabilità qualificata:
- la censura dell'lnail relativa agli studi utilizzati dal CTU non coglieva 
nel segno, poiché lo studio del 2000 dell'OMS, che aveva escluso effetti 
negativi per la salute, si era basato su dati ancor più risalenti, non 
tenendo quindi conto dell'uso più recente, ben più massiccio e diffuso, di 
tali apparecchi e del fatto che si tratta di tumori a lenta insorgenza, 
risultando quindi più attendibili gli studi svolti nel 2009;
- inoltre, come osservato dal CT di parte M., gli studi del 2009 non erano 
stati condotti su un basso numero di casi, ma, al contrario, sul numero 
totale dei casi (679) che si erano verificati in un anno in Italia; inoltre, 
a differenza dello studio della IARC, co-finanziato dalla ditte produttrici 
di telefoni cellulari, gli studi citati dal CTU erano indipendenti;
- ancora, secondo quanto osservato dal CT di parte M., confrontando il dato 
di rischio individuale calcolato dal CTU (2,9) con quello rilevato per il 
fattore di rischio, universalmente riconosciuto, dell'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti, doveva considerarsi come per i sopravvissuti alle 
esplosioni atomiche giapponesi di Hiroshima e Nagasaki fosse stato accertato 
un rischio relativo di tipo oncologico di 1,39 per "tutti i tumori" con un 
minimo di 1,22 per i tumori di "utero e cervice" ed un massimo di 4,92 per 
la "leucemia", il che stava a significare che il rischio oncogeno medio 
delle radiazioni ionizzanti era inferiore a quello che si aveva per 
l'esposizione alle radio frequenze in riferimento ai neurinomi endocranici, 
ciò che rendeva ancora più evidente la reale portata di quanto affermato dal 
CTU;
- secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di 
malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad 
eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul 
lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel 
senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine 
professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un 
rilevante grado di probabilità; e, a tale riguardo, il giudice deve non solo 
consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e 
ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche 
del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura 
professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di 
probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei 
macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione 
lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o 
concorrenti che possano costituire causa della malattia;
- doveva quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata 
probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa. Avverso 
la suddetta sentenza della Corte territoriale rinati ha proposto ricorso 
fondato su due motivi e illustrato con memoria L'intimato M. I. ha resistito 
con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 
dpr n. 1124/65, rilevando che, secondo i principi di diritto elaborati in 
materia dalla giurisprudenza di legittimità, la corretta applicazione della 
norma suddetta richiede, in particolare, l'accertamento sulla base di dati 
epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità 
scientifica, che l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza 
patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia allegata e 
diagnosticata; la suddetta relazione causale non poteva dunque essere 
suffragata "dalla personale valutazione dell'ausiliario del giudice, fondata 
sulla preferenza per taluni dati epidemiologici rispetto ad altri, ma deve 
essere supportata da un giudizio di affidabilità dei dati stessi espresso 
dalla comunità scientifica"; nel caso di specie il CTU si era soffermato 
esclusivamente sui risultati del gruppo Hardell, in contrasto con quelli 
della comunità scientifica; inoltre il CTU aveva del tutto arbitrariamente 
utilizzato la contabilità tra esposizioni a radiofrequenze e neurinoma del 
nervo acustico, ipotizzata dal gruppo Hardeil, per affermare la relazione 
causale, addirittura con giudizio di probabilità qualificata, tra tali 
radiofrequenze e il neurinoma del trigemino; doveva al riguardo rilevarsi 
che la Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica 
delle malattie di cui è obbligatoria la segnalazione ai sensi dell'art. 139 
dpr n. 1124/65, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco approvato con 
decreto ministeriale 11.12.2009, non aveva ritenuto di dover includere i 
tumori dei nervi cranici, indotti da esposizione alle radiofrequenze, tra le 
malattie di possibile origine professionale. 1.2Secondo la giurisprudenza di 
questa Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche 
in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di 
lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di 
ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera 
possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata 
in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il 
giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova 
ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni 
probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo 
ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori 
elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai 
fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della 
malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia 
delle lavorazioni svolte, dalia natura dei macchinari presenti nell'ambiente 
di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri 
fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire 
causa della malattia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 
11128/2004; 15080/2009).
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi, ravvisando, in 
base alle considerazioni diffusamente esposte nello storico di lite, la 
sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso 
causale.
Non è quindi ravvisabile il denunciato vizio di violazione di legge, che si 
fonda infatti su una pretesa erronea valutazione (da parte del CTU e della 
Corte territoriale) della affidabilità dei dati presi in considerazione al 
fine di suffragare tale requisito e, pertanto, sostanzialmente su un vizio 
di motivazione (in effetti dedotto con il secondo motivo di ricorso).
Il motivo all'esame va pertanto disatteso.
2. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia appunto vizio di 
motivazione, assumendo che:
- il CTU di secondo grado, dopo avere evidenziato che la review della The 
International Commission on Non-lonizing Radiation Protection aveva concluso 
che, allo stato attuale, non vi era una convincente evidenza del ruolo delle 
radiofrequenze nella genesi dei tumori, pur non escludendosene 
l'associazione, senza consequenzialità logica e senza motivazione aveva 
tratto la conclusione della probabilità qualificata di un ruolo almeno 
concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia per cui è 
causa;
- doveva ritenersi priva dì qualsivoglia fondamento scientifico la ritenuta 
assimilabilità, sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico 
e di quello del trigemino, essendo "nozione comune" della scienza medica che 
tumori dello stesso istotipo, ma con localizzazione diversa, anche se 
nell'ambito dello stesso distretto anatomico, riconoscono cause diverse e 
che qualsiasi potenziale agente cancerogeno che venga in contatto con il 
corpo umano modifica la sua azione a seconda dei tessuti che attraversa o 
con cui viene in contatto; e, in effetti, il nervo acustico e il nervo 
trigemino, in particolare il ganglio di Gasser, hanno una diversa 
collocazione nella teca cranica e diverse sono le strutture anatomiche che 
li separano dall'esterno e fra loro;
la Corte territoriale non aveva risposto alle osservazioni svolte 
dall'Istituto, anche con riferimento alla circostanza che era "in corso" uno 
studio epidemiologico internazionale "interphone", coordinato dalla IARC e 
che l'OMS, in base al principio di precauzione, aveva suggerito "una 
politica di gestione del rischio che viene applicata in una situazione di 
"incertezza scientifica"":
- doveva ritenersi inconferente sul piano scientifico l'affermazione della 
Corte territoriale circa l'attendibilità, perché indipendente, dello studio 
del gruppo Hardell, a fronte del cofinanziamento della ricerca "interphone" 
da parte dei produttori di telefoni cellulari, trascurando che tale ricerca 
è finanziata dalla Unione Europea e diretta e coordinata dalla IARC (Agenzia 
internazionale ricerca sul cancro dell'OMS);
- neppure la Corte territoriale aveva ritenuto di chiamare il CTU a 
chiarimenti a fronte delle ricordate osservazioni critiche. 2.1 La 
giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che nei giudizi in 
cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, nei caso in cui il giudice 
del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i 
lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di 
motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i 
relativi vizi logico -formali si concretino in una palese devianza dalle 
nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o 
scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte 
interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare 
a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si 
traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di 
merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (cfr, ex 
plurimis, Cass., nn. 16392/2004; 17324/2005; 7049/2007; 18906/2007).
Nel caso all'esame l'Istituto ricorrente, nel contestare la ritenuta 
assimilabilità, sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico 
e di quello del trigemino, non specifica - rifugiandosi nel concetto di 
"nozione comune" - le fonti scientifiche, ritualmente dedotte ed acquisite 
al giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto ritenersi scientificamente 
errate le affermazioni rese al riguardo dal CTU e seguite dalla sentenza 
impugnata, finendo per richiedere al riguardo a questa Corte una valutazione 
di merito inammissibile in sede di legittimità.
Neppure è dato rilevare il preteso e denunciato vizio di mancanza di 
consequenzialità logica e di motivazione in ordine alle conclusioni della 
probabilità qualificata di un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze 
nella genesi della neoplasia per cui è causa, posto che tale giudizio, come 
diffusamente esposto nello storico di lite, non discende dalla mera 
indicazione delle conclusioni (evidentemente difformi) a cui era pervenuta 
la ricordata review della The International Commission on Non-lonizing 
Radiation Protection, ma, piuttosto, dai riscontri di altri studi a 
carattere epidemiologico svolti al riguardo.
Inoltre, e significativamente, la sentenza impugnata, seguendo le 
osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di particolare rilievo 
quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri elementi, quali 
l'età dell'esposizione, l’ipsilateralità e il tempo di esposizione, atteso 
che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza del nesso causale in 
relazione ad una situazione fattuale dei tutto particolare, caratterizzata 
da un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo 
molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5 - 6 ore e 
concentrata principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato (che, 
com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un 
normale uso non professionale del telefono cellulare).
L'ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, 
stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati 
cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di 
cellulari, costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni 
accolte.
Né è stato dedotto - e tanto meno, dimostrato - che le indagini 
epidemiologiche Se cui conclusioni sono state prese in particolare 
considerazione provengano da gruppi di lavoro privi di serietà ed 
autorevolezza e, come tali, sostanzialmente estranei alla comunità 
scientifica.
L'asserita prevalenza che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere attribuita 
alle conclusioni di altri gruppi di ricerca (le cui indagini, peraltro, 
secondo quanto dedotto, almeno all'epoca del giudizio di merito erano ancora 
"in corso"), si risolvono anch'essi nella richiesta di un riesame del 
merito, non consentito in sede di legittimità. Avendo inoltre la Corte 
territoriale riscontrato nelle considerazioni già svolte dal CTU e dal CT di 
parte M. elementi ritenuti sufficienti a confutare le osservazioni critiche 
dell'Istituto, non sussisteva la necessità di investire ulteriormente il CTU 
di una richiesta a chiarimenti.
Anche il secondo motivo di ricorso va quindi disatteso.
3. In definitiva il ricorso va rigettato
L'esito fra loro difforme dei giudizi di merito e la novità, sotto il 
profilo della peculiarità fattuale, della vicenda dedotta in causa, 
consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

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