Che succede ai sistema di misurazione dei CEM ?!
... per fortuna in Italia tutto è complicato, per cui la famigerata modifica, che abbiamo chiamato deregulation voluta dal Decreto Sviluppo, del metodo di misurazione dei valori di inquinamento ... è ancora sulla carta. Per nostra fortuna.
Un nostro amico, tecnico, ha fatto il punto.
L'attuale quadro normativo dopo il DL 179 Art. 14 (Decreto sviluppo bis) è stato modificato, ma a quanto mi risulta, attualmente la linea guida interpretativa ISPRA non è stata ancora pubblicata.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-07/esclusivatrentotto-articoli-attuazione-agenda-153920.shtml?uuid=AbslQwpG&fromSearch
Ci troviamo quindi in una fase di vuoto normativo in cui vari enti, per quanto mi è dato sapere, possono interpretare diversamente la norma.
Ci sono due aspetti importanti:
1) le relazioni previsionali
2) le misure di CEM
Le relazioni previsionali sono particolarmente importanti in quanto i volumi di rispetto delle sorgenti CEM devono essere considerati alla massima potenza da autorizzare (condizione di massimo che in teoria si potrebbe verificare molto raramente in campo con sorgenti telefoniche e su cui grava inoltre a detrimento di eventuale verifica l'incertezza strumentale della misura sempre notevole).
Al momento le ARPA si stanno attenendo alle norme e metodologie ante DL 179, per nostra fortuna !
Non so se questa linea è seguita uniformemente da tutte le Arpa
Per inciso, questa normativa (a maggior ragione la nuova regola) mal si armonizza (fa a pugni) con le prescrizioni per il ricupero dei sottotetti e con altri casi di edificazione edilizia. Infatti è in generale previsto dalle norme edilizie di poter aprire finestre nei sottotetti per rispettare un rapporto aria-luce.
http://www.ediltecnico.it/21616/recupero-dei-sottotetti-la-tabella-con-la-situazione-regione-per-regione/
Per le misure, la questione è ancora più ingarbugliata. Si prevede l'inserimento di due fattori di attenuazione sull'impianto e di disponibilità di dati storici forniti direttamente dal gestore che sarebbero forniti direttamente alle Arpa. Ben propriamente, è stato pubblicamente dichiarato:
"L'adozione di valori limite mediati su 24 ore rende inoltre, di fatto, impossibili i controlli autonomi da parte degli enti preposti quali le Agenzie per l’ambiente. Non esistono, infatti, al momento strumenti in grado di monitorare per 24 ore i singoli segnali prodotti dalle stazioni radio base per telefonia mobile (SRB). L'alternativa ad una rilevazione sperimentale della media su 24 ore è quella, già oggetto di specifiche proposte, di basare il controllo sui dati storici dell'impianto forniti dai gestori: opzione che, di fatto, riduce l'ente di controllo a certificare dati di traffico degli impianti sui quali non può esercitare alcuna verifica."
Sarebbe interessante scrivere alle ARPA locali chiedendo come stanno svolgendo il loro compito di monitoraggio, con quali riferimenti tecnici e normativi
Un nostro amico, tecnico, ha fatto il punto.
L'attuale quadro normativo dopo il DL 179 Art. 14 (Decreto sviluppo bis) è stato modificato, ma a quanto mi risulta, attualmente la linea guida interpretativa ISPRA non è stata ancora pubblicata.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-07/esclusivatrentotto-articoli-attuazione-agenda-153920.shtml?uuid=AbslQwpG&fromSearch
Ci troviamo quindi in una fase di vuoto normativo in cui vari enti, per quanto mi è dato sapere, possono interpretare diversamente la norma.
Ci sono due aspetti importanti:
1) le relazioni previsionali
2) le misure di CEM
Le relazioni previsionali sono particolarmente importanti in quanto i volumi di rispetto delle sorgenti CEM devono essere considerati alla massima potenza da autorizzare (condizione di massimo che in teoria si potrebbe verificare molto raramente in campo con sorgenti telefoniche e su cui grava inoltre a detrimento di eventuale verifica l'incertezza strumentale della misura sempre notevole).
Al momento le ARPA si stanno attenendo alle norme e metodologie ante DL 179, per nostra fortuna !
Non so se questa linea è seguita uniformemente da tutte le Arpa
Per inciso, questa normativa (a maggior ragione la nuova regola) mal si armonizza (fa a pugni) con le prescrizioni per il ricupero dei sottotetti e con altri casi di edificazione edilizia. Infatti è in generale previsto dalle norme edilizie di poter aprire finestre nei sottotetti per rispettare un rapporto aria-luce.
http://www.ediltecnico.it/21616/recupero-dei-sottotetti-la-tabella-con-la-situazione-regione-per-regione/
Per le misure, la questione è ancora più ingarbugliata. Si prevede l'inserimento di due fattori di attenuazione sull'impianto e di disponibilità di dati storici forniti direttamente dal gestore che sarebbero forniti direttamente alle Arpa. Ben propriamente, è stato pubblicamente dichiarato:
"L'adozione di valori limite mediati su 24 ore rende inoltre, di fatto, impossibili i controlli autonomi da parte degli enti preposti quali le Agenzie per l’ambiente. Non esistono, infatti, al momento strumenti in grado di monitorare per 24 ore i singoli segnali prodotti dalle stazioni radio base per telefonia mobile (SRB). L'alternativa ad una rilevazione sperimentale della media su 24 ore è quella, già oggetto di specifiche proposte, di basare il controllo sui dati storici dell'impianto forniti dai gestori: opzione che, di fatto, riduce l'ente di controllo a certificare dati di traffico degli impianti sui quali non può esercitare alcuna verifica."
Sarebbe interessante scrivere alle ARPA locali chiedendo come stanno svolgendo il loro compito di monitoraggio, con quali riferimenti tecnici e normativi
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