Proposta di legge regionale Piemontese n. 110 licenziata il 13 Aprile 2011

Con questo piano di insanizzazione ai danni dei cittadini piemontesi si è attuato anche il rispetto dell' art. 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza di fronte alla legge: tutti i cittadini avranno accesso alle dosi elettromagnetiche e quindi parità di accesso alle farmacie, dispensatrici di psicofarmaci, occhiali, viagra, antipertensivi, ecc.
Ma perché se ne fa carico la Regione per l' erogazione dei contributi, che sono soldi dei cittadini ammalati, quando potrebbero agevolmente sostenerne l'onere quelle aziende farmaceutiche che da quel piano saranno quelli che ne trarranno i maggiori benefici?
Meditate Regionali, meditate, meditate...
Salute.
Antonio Gagliardi _ Associazione "Elettrosmog Volturino"
----- Original Message -----
From: avz.avz
Sent: Wednesday, May 04, 2011 3:37 PM
Subject: [forum-elettrosmog] dal PIEMONTE LEGGERE E INVIARE COMMENTI ALLA NUOVA LEGGE - GRAZIE



Dal Piemonte:

Carissimi, nulla di buono in Piemonte per l'elettrosmog:
  • La LR 19/04 non è stata modificata.
  • Le linee guida idem
Sono per noi, in sintesi, considerati,
provvedimenti inutili anzi dannosi.
Ora vi è anche questa novità d'aprile sul WI FI.
Invito tutti i tecnici e le persone competenti
del forum a inviarmi commenti.
Il ns. lo abbiamo già inoltrato ma
ci piacerebbe leggerne ed inviarne eventualmente altri.
grazie
Maria G.
Coordinamento contro l'elettrosmog di Torino e provincia

Proposta di legge regionale n. 110 licenziata il 13 Aprile 2011

Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti.


Art. 1
(Finalità e oggetto)

1.
La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

2.
Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3.
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.

4.
La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1.
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a)
eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;

b)
provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;

c)
promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.

2.
I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 3
(Regolamento di attuazione)

1.
La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione.

2.
Il regolamento stabilisce:

a)
l'entità dei contributi e dei voucher;

b)
i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;

c)
le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;

d)
i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;

e)
le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;

f)
i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3.
Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1.
Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2011 si provvede alla spesa corrente pari a 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB13021 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria, e alla spesa in conto capitale pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2.
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
M. G. Del Negro
 

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